Statuto della Fondazione

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO "OPERA PIA CURTI" - ONLUS

Borgomanero (NO)

STATUTO

CAPO I


Art. 1 - Origine, sede e denominazione.
1.1 - La Fondazione denominata FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “OPERA PIA CURTI” - ONLUS, siglabile in FONDAZIONE “OPERA PIA CURTI” ONLUS con sede in Borgomanero (NO) in Via Mons. Cavigioli n. 20, (gia’ Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) trae origine dalla Fondazione Testamentaria a suo tempo disposta dal Parroco Don Giovan Battista Curti con atto in data 6 maggio 1794.
1.2 - Con provvedimento Regionale DGR Piemonte 29/28291 del 04.10.1999, l’ente e’ stato ricondotto al regime giuridico di diritto privato, in ottemperanza al D.P.C.M. 16.2.90 ed ai sensi della Legge Regionale Piemonte 19.3.91 n. 10 e sue modifiche ed integrazioni. Ai sensi degli artt. 12 e 4, comma 1 D.Lgs n. 117/2017, subordinatamente all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per effetto dell’iscrizione in detto registro, la Fondazione assumerà la denominazione di “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “OPERA PIA CURTI” - ETS”.
Art. 2 - Natura giuridica.
A seguito del provvedimento regionale di privatizzazione di cui all’articolo 1, l’ente e’ una fondazione privata disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del codice civile e si configura altresi’ come ONLUS.
Dall’entrata in vigore delle disposizioni relative agli Enti del Terzo Settore, di cui al citato D.Lgs 117/2017, la fondazione peraltro assumerà tale qualifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 3 - Oggetto della Fondazione - Finalita’.
3.1 - La Fondazione, che opera esclusivamente in ambito regionale, non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Essa persegue, in quanto Ente del Terzo Settore, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs 117/2017, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, ai sensi della lettera u) dell’art. 5, 1° comma D.Lgs 117/2017, la Fondazione si prefigge di prestare ospitalita’ ed assistenza a persone anziane o bisognose o inabili al lavoro e, eccezionalmente, ad adulti incapaci di mantenersi ed accudirsi autonomamente.
3.2 - La Fondazione non puo’ svolgere attivita’ diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, anche in conformità al dettato di cui all’art. 6 D.Lgs 117/2017.


CAPO II


Art. 4 - Patrimonio e mezzi.
4.1 Per il perseguimento dei fini statutari e per garantirne il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio: Fondo di dotazione indisponibile, direttamente destinato alla realizzazione dei fini istituzionali, costituito:
- dall’immobile in cui viene svolta l’attività istituzionale della Fondazione sito in Borgomanero (NO), via Monsignor Cavigioli, n. 20 e censito nel N.C.E.U. del Comune di Borgomanero (NO), foglio 10 mappale 333, sub. 1, P. T-1-2-3,4-5 Cat. B/1;
- da appezzamenti di terreno siti in Borgomanero (NO) e censiti nel N.C.T. al foglio 11 mappali 473 e 527, rispettivamente di are 2.80 e 3.40.

patrimonio disponibile costituito:
- dai beni immobili e mobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari, come emergenti da specifico inventario; dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto. Le eventuali successive variazioni patrimoniali dovranno essere fatte constare da apposito inventario.
La Fondazione sopperisce, inoltre, alle proprie esigenze economiche e finanziarie con i seguenti mezzi:
a) con la rendita ricavata dal proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare;
b) con il ricavo delle rette;
c) con le quote dei soci;
d) con eventuali liberalita’ effettuate in suo favore sia da privati che da enti od istituzioni, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimoio;
e) con i ricavi ed i proventi di manifestazioni ed iniziative a tal fine organizzate;
f) con ogni altro provento, di qualunque tipo non destinato direttamente ad accrescere il patrimonio.
La Fondazione, inoltre, sempre al fine di sopperire alle proprie esigenze economiche potra’ emettere, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, “titoli di solidarieta’” secondo il disposto dell’art. 29 D. Lgs. 4.12.1997 n. 460 e successive modificazioni.
4.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del perseguimento dell’oggetto sociale. Ai sensi dell’art. 8 comma 2 D.Lgs 117/2017 alla Fondazione e’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonche’ fondi, riserve di capitale durante la vita della Fondazione stessa, anche ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita’ istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionali all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi ed analoghi settori e condizioni;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato a soci, associati o partecipanti, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della fondazione o a loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo, nonchè alle società da questi direttamente o indirettamente controllate e collegate salvo che tali prestazioni e cessioni non costituiscano attività di cui all’oggetto sociale;
d) le corresponsioni a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 D.Lgs 117/2017,
una volta istituito e salva diversa disposizione prevista dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo decisione assunta dall’organo amministrativo. Fino al momento in cui non venga istituito tale Ufficio, il parere sarà dato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la fondazione sarà tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intenderà reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o difformità del parere sono nulli.


CAPO III


Art. 5 - Soci Benefattori, Temporanei e Perpetui.
5.1 - Allo scopo di favorire quanto piu’ possibile un’attiva partecipazione della cittadinanza alla vita e all’amministrazione della Fondazione, viene prevista dal presente Statuto la possibilita’ per tutti i cittadini o persone giuridiche di concorrere con contributi in denaro al funzionamento della Fondazione stessa. Possono essere soci tutti coloro che verranno ammessi come tali dal Consiglio
di Amministrazione, con giudizio insindacabile. Pertanto gli aspiranti soci dovranno presentare domanda di ammissione  impegnandosi ad osservare il presente Statuto e il Regolamento Interno della Fondazione.
I soci sono divisi in due categorie:
SOCI TEMPORANEI che annualmente si impegnano a versare una quota determinata secondo quanto disposto nel Regolamento Interno della Fondazione.
SOCI PERPETUI che hanno versato in unica soluzione una quota determinata secondo quanto disposto nel regolamento interno della Fondazione.
5.2 - Le quote dei Soci Temporanei o Perpetui versate non sono, in nessun caso, rimborsabili, ne’ in caso di scioglimento della Fondazione, ne’ in caso di morte, recesso od esclusione dalla Fondazione stessa del socio. Il versamento della quota, a qualsiasi titolo effettuato, non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, ne’ per successione a titolo particolare, ne’ per successione a titolo universale, ne’ per atto tra vivi, ne’ a causa di morte.
5.3 - In caso d’inadempienza agli obblighi di versamento oppure per altri gravi motivi, chiunque goda della qualifica di Socio potra’ perderla a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L’esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, da inviarsi a mezzo raccomandata R.R.
Art. 6 - La Fondazione ricordera’ nella forma ritenuta piu’ opportuna il nome dei Soci Temporanei e Perpetui.


CAPO IV


Art. 7 - Consiglio di Amministrazione.
7.1 - La Fondazione e’ amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri e, in particolare, dal Parroco pro tempore della Parrocchia San Bartolomeo di Borgomanero (NO), Presidente di diritto, o da suo delegato stabile, e da sei membri, di cui due nominati dal Consiglio Pastorale della Parrocchia San Bartolomeo di Borgomanero (NO), tre nominati dal Comune di Borgomanero (NO) e uno dalla Societa’ degli Operai di Mutuo Soccorso di Borgomanero (NO). Inoltre, se il numero dei soci raggiunge il numero di quaranta, l’Assemblea degli stessi nomina due Consiglieri portandone, in totale, il numero a nove.
L’Assemblea dei soci, peraltro, non ha alcuna attribuzione di governo, indirizzo o amministrazione della Fondazione se non a mezzo dei Consiglieri dalla stessa eventualmente nominati.
Art. 8 Per la nomina dei due Amministratori da parte dei Soci si procede in adunanza generale convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi per esso. In queste adunanze le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti; ma ad ogni prima convocazione le deliberazioni non sono valide, quando non vi sia presente almeno la meta’ dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero nomina validamente.
Art. 9 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono sempre rieleggibili.
Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. In mancanza del Presidente e del Vice Presidente, l’amministratore piu’ anziano di nomina funge da Presidente.
Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni. Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni due mesi e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dal presente Statuto per l’esame e per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo e per le eventuali variazioni ai medesimi, le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia per invito del Presidente, sia a seguito di domanda scritta e motivata di almeno due Amministratori. Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l’ordine del giorno degli oggetti da trattare, il luogo e l’ora da comunicare ai componenti del Consiglio con lettera raccomandata R.R. spedita almeno sette giorni prima della data fissata per la convocazione o con i previsti mezzi di telecomunicazione. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza, a condizione che il presidente ed il segretario verbalizzante si trovino nello stesso luogo, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Art. 13 Per la validita’ delle adunanze occorre l’intervento di almeno la meta’ piu’ uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
Art. 14 Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti segreti. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone. Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio
di Amministrazione. A parita’ di voti la proposta si ritiene respinta.
Art. 15 Gli Amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive decadono dalla carica.
La decadenza e’ pronunziata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 16 I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti gli intervenuti. Quando qualcuno di questi si allontani o ricusi di firmare, ne sara’ fatta menzione.
Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Tesoriere, un Segretario ed eventuale personale stipendiato, la cui opera dovesse rendersi necessaria per il buon andamento della Fondazione determinandone i compiti e gli eventuali emolumenti.
Art. 18 I mandati di pagamento non costituiscono il titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Segretario e del responsabile dell’Ufficio.
Art. 19 La rappresentanza legale e negoziale della Fondazione spetta al Presidente.
Il Consiglio potra’ peraltro delegare per singoli atti uno o piu’ dei suoi
componenti nonche’ terzi anche estranei ma in quest’ultimo caso a mezzo
apposita procura.
Art. 20 Spetta al Consiglio di Amministrazione la cura generale dei beni costituenti la dote della Fondazione.
Oltre a cio’, esso:
a) definisce gli obbiettivi, piani e programmi;
b) delibera sui Bilanci Preventivi e sui Bilanci Consuntivi. In particolare l’organo amministrativo è tenuto formare ed approvare ogni anno il Bilancio Preventivo, entro il mese di dicembre di ogni anno, e il Bilancio Consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; qualora particolari esigenze lo richiedano il Bilancio Consuntivo potra’ essere formato ed approvato anche oltre i quattro mesi ma comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’esercizio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
c) determina i contratti da farsi e le loro condizioni;
d) nomina e revoca gli impiegati e salariati;
e) determina la retribuzione o stipendio fisso da attribuirsi al Tesoriere medesimo nella misura da stabilirsi dallo stesso regolamento;
f) delibera le modificazioni che possono occorrere al presente Statuto, con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
g) delibera i Regolamenti di servizio interno e di Amministrazione;
h) delibera su tutti gli atti che riguardano l’Amministrazione del patrimonio, l’uso della rendita e l’interesse della Fondazione da essa amministrata;
i) delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione de patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
l) delibera la nomina del Direttore e del Segretario;
m) delibera la nomina del Revisore dei Conti nei casi previsti dalla legge;
n) determina la retta di ricovero da corrispondersi per i ricoverati e le quote dei soci della Fondazione.
Nella gestione della Fondazione Casa di Riposo “Opera Pia Curti” - Onlus l’amministrazione dovra’ attenersi a quanto viene prescritto dalla legge vigente e dal relativo Regolamento Interno.
Art. 21 Nel Regolamento Interno sono determinate le discipline delle adunanze ed i modi coi quali dal Presidente o Vice Presidente e dagli Amministratori si esercitano le rispettive loro attribuzioni.
Art. 22 La pianta organica, le attribuzioni ed i doveri propri degli impiegati saranno fissati con speciale Regolamento a norma delle disposizioni che regolano la materia.


CAPO V


Del Presidente, del Direttore e del Segretario
Art. 23 Il Presidente:
a) rappresenta la Fondazione in giudizio;
b) convoca, presiede e dirige le adunanze sia degli amministratori, sia dei Soci;
c) cura l’esecuzione delle deliberazioni quando non ne sia dato speciale incarico a qualcuno degli amministratori;
d) dirige e sottoscrive alle corrispondenze, sorveglia la tenuta dei registri e l’andamento degli affari;
e) provvede all’osservanza delle leggi e regolamenti, all’adempimento dei legati pii, al pagamento delle spese stanziate in bilancio con l’emissione dei relativi mandati;
f) procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnare all’amministrazione;
g) vigila che vengano formati ed approvati il Bilancio Preventivo e il Bilancio Consuntivo entro i termini previsti dal presente Statuto;
h) sospende in caso di urgenza gli impiegati, riferendone subito all’amministrazione;
i) prende in caso di urgenza tutte le misure conservative, salvo informare subito l’amministrazione e sottopone le stesse a ratifica del Consiglio di Amministrazione da convocarsi in adunanza entro breve tempo.
Art. 24 Il Direttore
Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri componenti, adotta tutti i provvedimenti di  amministrazione, organizzazione delle risorse umane e strumentali, compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l’esterno, non attribuiti ad altri organi dell’ente.
Il Direttore persegue gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione. Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, formulando pareri e valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo. Collabora con il Presidente nell’esecuzione dei programmi di attività e ancor prima nella presentazione degli stessi al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione. Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo. Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura RSA ai sensi dei provvedimenti regionali vigenti in materia. Il Direttore nominato, può ricoprire anche l’incarico di Segretario.
Art. 25 Il Segretario
Il Segretario collabora con il Presidente:
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione;
- all’attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- alla redazione dei verbali dell’organo amministrativo.


CAPO VI


Art. 26 Revisore dei Conti - organo di controllo monocratico Il revisore dei conti viene nominato con decisione dell’organo amministrativo tra esperti professionisti nel settore economico, e rimane in carica per cinque anni rinnovabili. Il revisore legale svolge altresì funzioni di controllo sulla gestione amministrativa della Fondazione. In particolare:
1. dà parere, se richiesto, al Consiglio di Amministrazione su ogni questione relativa alla situazione patrimoniale o alla gestione economico finanziaria di esercizio; 2. Accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali;
3. esprime il suo parere mediante apposita relazione sul bilancio preventivo e consuntivo;
4. effettua verifiche di cassa. Il revisore dei conti ha la facoltà di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione.


CAPO VII


Norme generali e finali di Amministrazione
Art. 27 E’ vietato ai membri dell’amministrazione di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile; come pure di prender parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di appalti, di esazioni che si riferiscano ai beni da essi amministrati.
Art. 28 Ove nel corso dell’anno per qualunque causa si verificasse la mancanza di uno o piu’ membri dell’amministrazione, i relativi corpi elettorali provvederanno subito alla surrogazione straordinaria.


CAPO VIII


AMMISSIONE RICOVERATI
Art. 29 Il Consiglio di Amministrazione delibera sull’ammissione per ricovero alla Fondazione Casa di Riposo “Opera Pia Curti” Onlus di coloro che ne facciano richiesta e che si trovino nelle condizioni indicate nell’art.
3.1 del presente Statuto. Sara’ data precedenza a coloro che siano nati a Borgomanero o che vi abbiano risieduto per almeno dieci anni.


CAPO IX


Bilancio di esercizio
Art. 30 Ai fini della redazione del Bilancio l’esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio l’organo sociale provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio deve essere approvato dalla maggioranza dei consiglieri, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio e comunque non oltre sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Presso la sede sociale, oltre ai bilanci della fondazione, sono tenuti a cura degli amministratori:
a) il libro dei soci
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli organi della fondazione; Art. 31 Ai sensi dell’art. 15 D.Lgs 17/2017 gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede della fondazione mediante apposito regolamento interno.
Estinzione della Fondazione
Art. 32 La FONDAZIONE CASA DI RIPOSO “OPERA PIA CURTI” - ONLUS siglabile in FONDAZIONE “OPERA PIA CURTI” ONLUS può estinguersi a norma dell’art. 27 del C.C. In tale caso il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilita’, in conformità alla decisione presa dall’organo amministrativo, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività socio - assistenziale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all’individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.
Art. 33 Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del C.C. in termini di Fondazioni od  Associazioni ed alle norme contenute nel D.Lgs 117/2017 di cui agli Enti del Terzo Settore.
STATUTO - ESTREMI DI APPROVAZIONE:
- MODIFICATO/APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DEL 26.04.1999 NR. 25/99 E CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE NR.29/28291 DEL 04.10.1999.
- MODIFICATO/APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DEL 11.06.2019 NR.04/19. PUBBLICATO CON ATTO DELLO STUDIO NOTARILE ALFANI DOTT. ERRICO DI BORGOMANERO (NO) IN DATA 09.07.2019 REP. NR. 137.778 RACCOLTA NR. 34.044.
- MODIFICATO/APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE DEL 25/09/2020 NR.08/20. PUBBLICATO CON ATTO DELLO STUDIO NOTARILE ALFANI DOTT. ERRICO DI BORGOMANERO (NO) IN DATA 27.10.2020 REP. NR. 139.570 RACCOLTA NR. 35.125.

 

Allegato: casa_di_riposo-statuto_2020.pdf (856,42 Kb)